Terre e Rocce da Scavo
Come si definiscono le terre e rocce da scavo (TRS)?
Nel quadro normativo vigente, i possibili percorsi gestionali delle TRS sono così riassumibili:
i) TRS sono escluse dall’ambito di applicazione dei rifiuti ai sensi dell’art. 185 del TUA;
ii) TRS sono riconducibili a “sottoprodotto” ai sensi dell’art. 184-bis del D.lgs. 152/06. I criteri per qualificare TRS come sottoprodotti sono contenuti nell’art. 4 del DPR 13 giugno 2017, n. 120; i requisiti di qualità ambientale e le modalità di gestione di TRS sono funzione della tipologia di cantiere in cui esse sono prodotte. La norma individua cantieri: a) di grandi dimensioni (>6.000 m3); b) di piccole dimensioni (<6000 m3); c) cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il D.P.R. 120/2017 entrato in vigore il 22 agosto 2017 ha come obiettivo principale quello di agevolare e incrementare il ricorso alla gestione delle terre e rocce da scavo come SOTTOPRODOTTI, semplificando le procedure e riducendo i costi documentali andando anche a fissare tempi certi per l’inizio delle attività di gestione dei materiali, oltre a garantire che le attività vengano svolte in sicurezza ambientale e sanitaria. Infatti è anche stato rafforzamento il sistema di controllo e di vigilanza da parte delle autorità competenti.;
iii) TRS nei siti oggetto di bonifica, disciplinate dagli articoli 25 e 26 del DPR 13 giugno 2017, n. 120. Altri riferimenti che coinvolgono TRS, nei siti di bonifica sono contenuti nei commi 7, 8, 9, 10 dell’art. 34 del Dl. 12.09.2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11/11/ 2014, n. 164. I commi 9 e 10 richiamano direttamente il tema del fondo (non specificando se fondo naturale o antropizzato);iv) TRS provenienti da aree minerarie dismesse all’interno di SIN (Siti di interesse Nazionale) come previsto dal c. 3 bis, art. 41 del d.l.69/2013 (convertito con l. 09.08.2013, n. 98); v) TRS qualificate come rifiuti, da avviare ad operazioni di recupero o smaltimento. In questo caso la natura giuridica dei materiali non richiede un confronto con i VF.
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